Lo statuto

Art. 1- Denominazione e sede

1. È costituita una fondazione denominata “Fondazione della Comunità Salernitana – ente
filantropico”.
2. La Fondazione è regolata dal presente Statuto.
3. La Fondazione ha sede in Salerno in Via Romualdo II Guarna,11.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di modificare l’indirizzo all’interno del Comune e di
istituire sedi operative all’interno del territorio della provincia di Salerno.
5. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale prevalentemente nell’ambito territoriale della provincia di Salerno.
2. La Fondazione esercita in via esclusiva l’attività di interesse generale di cui alla lett. u) dell’art. 5
del DLgs.117/2017, ovvero l’attività di beneficenza, di erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Essa potrà svolgere tutte le
attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell’ambito dell’attività di interesse generale. A
solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fondazione si propone di svolgere attività di
beneficenza e di pubblica utilità e in particolare di:
a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in
beneficenza per il finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza
sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e
dei beni di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
della ricerca scientifica e delle altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità
della provincia di Salerno
b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite
derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate
finalità;
c) promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche
attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
d) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali,
amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione;
e) promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con progetti di altre organizzazioni
non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità salernitana;
f) promuovere, gestire la raccolta, costituire fondi con finalità specifiche, in via sussidiaria, in
occasione di eventi particolari, anche a favore di progetti nazionali e internazionali;
3. La Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purchè
secondarie e strumentali a queste ultime, con i criteri e i limiti di legge.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni, materiali e immateriali, ricevuti in dotazione
e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni
mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la
volontà dei donatori.
3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per
quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
4. La Fondazione potrà accettare legati e fondi patrimoniali da altri enti e si impegna a mantenerne
la destinazione, purché in conformità con le proprie finalità.
5. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile
con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
6. È fatto espresso divieto di distribuzione e di destinazione, anche in modo indiretto, del fondo di
dotazione iniziale e delle riserve volte a mantenerne il valore reale.

Art. 4 – Entrate

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
– redditi derivanti dal patrimonio;
– ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi compresi enti pubblici e privati, destinati
all’attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi
– ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;
– entrate derivanti da eventuali attività connesse oppure accessorie.

Art. 5 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) i Vice Presidenti;
c) il Comitato dei Fondatori;
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Comitato Esecutivo, ove costituito dal Consiglio di Amministrazione;
f) L’Organo di Controllo e revisore legale dei conti;
g) Il Segretario Generale, ove nominato;
h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 - Gratuità

Tutte le cariche statutarie di cui all’art. 5 sono gratuite.
Il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso per il Segretario Generale.
Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.

Art. 7 – Presidente
  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati, ad Iites et ad negotia, per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
  2. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
  3. Il Presidente:
    a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo;
    b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con i terzi, le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
    c) firma gli atti e le delibere del Consiglio di Amministrazione e quanto occorra per l’esecuzione dei provvedimenti assunti, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche qualora si rendessero necessarie;
    d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all’assunzione del provvedimento;
    e) predispone, entro il mese di novembre dell’anno in corso, il budget economico e finanziario per l’esercizio successivo;
    f) predispone entro il mese di marzo dell’anno successivo il progetto del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da inviare all’Organo di controllo il quale, entro 15 giorni dalla sua ricezione, redigerà la relazione da allegare al bilancio consuntivo.
Art. 8 – Vice Presidente

1. I Vice Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di
Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente vicario. Qualora quest’ultimo non sia stato individuato, dal Vice Presidente più anziano
di carica e se nominati contemporaneamente da quello più anziano d’età.
3. Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente facente funzioni, fa piena fede dell’assenza o
impedimento del Presidente.

Art. 9 – Comitato dei Fondatori

1. Il Comitato dei Fondatori è composto:
a) da tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno costituito la Fondazione con la sottoscrizione di
una quota del fondo di dotazione iniziale (“Fondatori iniziali”);
b) da tutti i soggetti, pubblici e privati, cui sia successivamente attribuita, dal Consiglio
d’Amministrazione, la qualifica di Fondatore (“Fondatori successivi”), che si impegnano a
contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, costituendo, entro cinque anni, un fondo
patrimoniale senza vincoli di destinazione, del valore minimo di EURO sessantamila e zero
centesimi (60.000).
2. I Fondatori successivi, di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, le cui contribuzioni, entro
5 anni dagli impegni assunti, non avranno raggiunto il valore di almeno 60.000 euro, decadranno
dalla qualifica di soggetti Fondatori.
3. Il Comitato dei Fondatori nomina un (uno) Consigliere d’Amministrazione. I membri del
Comitato dei Fondatori, eventualmente già presenti tra i membri di cui all’articolo 9 comma 1 del
presente statuto, non partecipano alla delibera di nomina del Consigliere di Amministrazione.
4. I Fondatori Iniziali, di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, decidono sulla devoluzione
del fondo di dotazione iniziale in caso di estinzione della Fondazione.
5. Il Comitato dei Fondatori esprime parere vincolante per ogni modifica statutaria che implichi
cambiamenti:
a) nei fini istituzionali;
b) nell’area geografica di intervento;
c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comitato dei Fondatori opera secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione

Art. 10 – Comitato di Nomina

1. Il Comitato di Nomina è composto da 12 membri, di cui:
– 7 (sette) membri di diritto, individuati fra autorità e personalità presenti ed operanti sul territorio di
riferimento della Fondazione e di seguito indicate:
1. L’Arcivescovo Metropolita dell’Archidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno
2. Il Prefetto di Salerno
3. Il Presidente della Provincia di Salerno
4. Il Sindaco di Salerno
5. Il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno
6. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
7. Il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno
– 5 (cinque) membri scelti ogni volta dal Consiglio d’Amministrazione, entro diciotto mesi dal
mandato ricevuto, fra le diverse rappresentanze della società civile e dell’associazionismo insistenti
nel territorio provinciale, tenendo conto della sua articolazione geografica.
2. Nell’effettuare le nomine dei Consiglieri di Amministrazione, secondo quanto stabilito nell’art. 10
del presente statuto, il Comitato di Nomina realizza una equilibrata rappresentanza delle comunità
presenti nel proprio territorio di riferimento, delle professionalità proprie di ciascun settore di
attività della Fondazione e di quelle funzionali alle esigenze gestionali, operative e organizzative
della Fondazione medesima.
3. Il Comitato di Nomina provvede anche a nominare il Collegio dei Revisori, di cui all’art. 15 del
presente statuto, e il Collegio dei Probiviri, di cui all’art. 17 del presente statuto.
4. Il deliberato del Comitato di Nomina avviene a maggioranza dei propri membri nominati ed è
insindacabile. In caso di parità, il voto del Prefetto vale doppio.
5. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento predisposto dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto da non meno di 7 e non più di 11 membri, su decisione del Comitato di Nomina.
2. Il Consiglio d’Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori Iniziali. Successivamente è composto:
– da un (1) consigliere nominato dal Comitato dei Fondatori, nelle modalità stabilite dall’art. 8 comma 3 del presente statuto;
– fino a un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina, scelti tra soggetti che
hanno maggiormente contribuito con il loro personale impegno al bene della Fondazione, con l’esclusione dei componenti del Comitato di Nomina;
– da 2 (due) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina sulla base delle candidature avanzate dalle Organizzazioni del Terzo Settore più rappresentative nei settori di attività della Fondazione Comunitaria, con criteri determinati dal Comitato di Nomina.
3. Il Presidente uscente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del Consiglio, convoca
il Comitato di Nomina che avrà tre mesi per individuare il nuovo Consiglio. Qualora ciò non avvenisse, il Comitato dei Fondatori, convocato entro un mese dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente uscente della Fondazione, nominerà il nuovo Consiglio.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, durano in carica 4 (quattro) anni e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio.
5. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri così sostituiti. Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte
consecutive salvo quanto disposto dal successivo comma 7.
7. Il numero dei consiglieri che hanno già svolto due mandati consecutivi non potrà essere superiore
al 50 % dei consiglieri eletti calcolato per eccesso.

    Art.12 – Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

    1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
    a) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
    b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione
    remunerato.
    2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive
    ingiustificate.
    3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
    a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
    b) l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
    c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro
    trenta giorni dal suo verificarsi.
    4. L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione;
    contro tale decisione è possibile ricorrere al Collegio Probiviri, che delibera in via definitiva.

    Art.13 – Poteri

    1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:

    a) di eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione;
    b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri;
    c) di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri esterni al Consiglio di
    Amministrazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari;
    d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo, qualora sia
    stato costituito;

    e) di deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica,
    eventuali modifiche del presente Statuto anche su proposta del Comitato Esecutivo, ove costituito;
    f) di deliberare, entro il mese di dicembre dell’anno in corso, il budget economico e finanziario dell’esercizio successivo;

    g) di deliberare, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge, il bilancio consuntivo comprensivo della relazione dell’organo di controllo.

    h) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
    i) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
    j) di delegare al Comitato Esecutivo e al Segretario Generale, qualora costituiti, il compimento di
    determinati atti o categorie di atti;

    k) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del
    Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di
    legge;
    l) di approvare eventuali regolamenti interni;

    m) di nominare il Segretario Generale;

    n) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica,
    l’estinzione dell’ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti
    analoghi;
    o) di costituire un albo dei donatori in cui vengono inserite le generalità di coloro che destineranno
    risorse economiche e patrimoniali alla Fondazione nelle modalità stabilite da regolamento specifico.

    Art. 14 – Adunanze

    1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi e ogni
    qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con indicazione degli argomenti
    da trattare, di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
    2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Consiglio e del Collegio
    dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente
    l’elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni
    o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell’adunanza.
    3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei
    membri in carica.
    4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in modalità da
    remoto, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di
    seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
    Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il
    Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel
    relativo libro.
    5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
    In caso di parità prevale il voto del Presidente.

    Art. 15 – Comitato Esecutivo

    1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituto dal Consiglio d’Amministrazione, è composto da 3 a
    5 membri ed è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e da membri designati dal Consiglio di
    Amministrazione tra i suoi componenti.
    2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di
    ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.
    3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni due mesi
    nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni
    delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l’avviso di convocazione, contenente
    indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata,
    telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima
    dell’adunanza.
    4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del
    Comitato.
    5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei
    voti prevale il voto del Presidente.

    Art. 16 – Organo di controllo

    1. L’organo di Controllo è nominato dal Comitato di Nomina e può essere monocratico o collegiale.
    In questo secondo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel
    Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali assume la funzione di Presidente. Dura in carica
    parimenti al Consiglio di Amministrazione con la possibilità di riconferma.
    L’Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
    2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
    corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
    2001, n. 231, qualora applicabili, nonché’ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
    amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, esercita la revisione
    legale dei conti.
    3. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità’
    civiche, solidaristiche e di utilità’ sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
    articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto
    in conformità’ alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.
    4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
    individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
    notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    Art. 17 – Segretario generale

    1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
    2. Il Segretario Generale, qualora nominato, collabora:
    a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli
    organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
    b) all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed
    alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
    3. Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è
    responsabile del buon andamento dell’amministrazione.
    4. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora
    costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi verbali.

    Art. 18 - Collegio dei Probiviri

    1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
    Dura in carica parimenti al Consiglio di Amministrazione con la possibilità di riconferma
    2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere
    tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari
    delle somme e deliberare quale organo d’appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di
    Amministrazione.
    3. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
    4. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono costatare da verbale trascritto su apposito
    libro.

    Art. 19 – Libri Verbali

    1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato
    Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal
    Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario.
    2. I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

    Art. 20 - Bilancio

    1. L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
    2. Nei termini previsti dallo Statuto e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di
    Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
    3. Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con
    l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste
    di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle
    finalità statutarie.
    4. Al bilancio consuntivo deve essere allegata la relazione dell’Organo di Controllo.

    Art. 21 – Bilancio sociale

    1. Al ricorrere dei presupposti di legge la Fondazione deve redigere il bilancio sociale che dovrà
    essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul sito internet,
    nei modi e nei termini previsti per legge.
    2. La Fondazione annualmente dovrà pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli
    eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
    organi di amministrazione e controllo.

    Art. 22 - Destinazione degli avanzi

    1. Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli
    stessi, quando non destinati a incremento del patrimonio, dovranno essere impiegati esclusivamente
    per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2 e di quelle ad esse direttamente
    connesse.
    2. Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in
    modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano
    imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento
    fanno parte della medesima e unitaria struttura.

    Art. 23 - Estinzione

    1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il Consiglio di Amministrazione
    provvede a nominare un liquidatore. gli eventuali debiti verranno pagati con il patrimonio senza
    vincoli della fondazione, quindi si opererà in quota parte sugli altri fondi con la sola eccezione dei
    fondi destinati a singoli disabili che potranno essere intaccati solo dopo aver utilizzato tutti gli altri.
    2. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, preferibilmente nel territorio di
    competenza, a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a fini di pubblica utilità,
    sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
    salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
    3. Qualora esistano fondi con finalità specifiche, la quota parte del loro patrimonio residuo dovrà
    essere devoluta rispettando il più possibile le finalità stabilite alla costituzione di ciascun fondo.
    In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la
    liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico
    nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
    settore, preferibilmente nel territorio di competenza della Fondazione o in mancanza alla
    Fondazione Italia Sociale

    Art. 24 - Norme residuali

    1. La nuova denominazione sociale avrà efficacia solo successivamente e per effetto dell’iscrizione
    della Fondazione al RUNTS.
    2. Con lo stesso termine cessano tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall’adesione al
    regime delle ONLUS, ma divenute incompatibili con la soppravvenuta disciplina degli enti del terzo
    settore.Fino alla completa entrata in vigore del codice del Terzo Settore la Fondazione manterrà la
    qualifica di ONLUS, successivamente assumerà quella di ETS.
    3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono
    richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni, nonché le disposizioni
    dettate dal DLgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.